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Home News DM 08/11/2019 -NUOVA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER GLI IMPIANTI A GAS

DM 08/11/2019 -NUOVA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER GLI IMPIANTI A GAS

17 Aprile 2020 Cesare Sardella

Sulla G.U. n. 273 del 21.11.2019 è stato pubblicato il D.M. 8.11.2019 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi”, dopo quasi 24 anni pertanto viene abrogato e sostituito il D.M. 12 aprile 1996.
Le disposizioni contenute nel D.M. 8.11.2019 si applicano alla progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar, asserviti a:
a) climatizzazione di edifici e ambienti;
b) produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore;
c) cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani;
d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
e) cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell’ambito dell’ospitalita’ professionale, di comunita’ e ambiti similari.
La regola tecnica di cui al D.M. 8.11.2019 non si applica a:
a) impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale;
b) impianti di incenerimento;
c) impianti costituiti da stufe catalitiche;
d) impianti costituiti da apparecchi di tipo A ad eccezione di quelli per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti ad incandescenza.
Il decreto si compone di n.2 allegati (1 e 2) dove vengono indicate le specifiche tecniche da seguire in fase di progettazione e realizzazione.
Il decreto specifica che:
– per impianti con potenza termica inferiore ai 116 kW,
– per impianti con potenza termica superiore a 116 kW,
– per impianti esistenti alla data di emanazione del DM 8.11.2019, approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in base alla previgente normativa,
non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata. D.M.-8-novembre-2019-impianti-termici-a-gas

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